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Ordinanza — n. 31998/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31998/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAAMOUN RABIA MAHFOUZ ABDELBASET nato il 24/11/1984 KHALED ELSAYED ABDEL NABI ADEL nato il 27/03/1990 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31998/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (cfr. Sez. Unite n. 41461/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione causa legittima motivi di cassazione allegazione motivata sostituzione dei motivi atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAAMOUN RABIA MAHFOUZ ABDELBASET nato il 24/11/1984 KHALED ELSAYED ABDEL NABI ADEL nato il 27/03/1990 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Maamoun Rabia Mahfouz Abdelbaset e Khaled Elsayed Abdel Nabi Adel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 110 e 628 cod. pen. denunciando la illogicità della sentenza sulla base della diversa lettura di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (cfr. Sez. Unite n. 41461/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Donato D'Auria Lucian. penali DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione VII Penale 06 AGO 2024 D