Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for procedural defects and improper fact re-evaluation attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Puggillo's appeal inadmissible due to procedural violations and improper attempts to re-evaluate facts. The court rejected arguments regarding prescription, factual reconstruction, and causality, noting these issues were either procedurally barred or reserved for the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be admissible and cannot seek a re-evaluation of facts or a new factual reconstruction, which remains the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 08/02/1993 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Puggillo Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione per avere la Corte di appello erroneamente computato il rinvio dell'udienza dal 6/11/2020 al 11/12/2020 (gg.
35) per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato, posto che dal verbale del 6 novembre 2020 non risulta la dedotta assenza dei testi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, dove la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della condotta contestata sulla base di un coerente e sufficiente quadro probatorio); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, lamentando l'assenza del nesso di causalità tra la condotta ed il danno medesimo, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla sussistenza del danno cagionato alla parte civile individuandolo, specificatamente, nei costi sostenuti dalla compagnia assicurativa per istruire il sinistro causato dalla condotta fraudolenta dell'imputato), dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo relativo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è inammissibile, perché non dedotto in appello, essendosi limitato il ricorrente in quella sede solo ad esporre che la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al pagamento della provvisionale (cfr. pag. 5 del ricorso in appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Donato D'Auria Lucia mperiali DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione V