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Ordinanza — n. 31995/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments failing to challenge lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Laura Nicotra's appeal inadmissible and ordered her to pay court costs and fines. The appellant contested the aggravating circumstance of online sales and the exclusion of the minor offense exemption, arguing the lower court erred in its reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 5, cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected at the appellate level and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments aggravating circumstance minor offense exemption online sales Court of Cassazione procedural dismissal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 5, cod. pen.
Letto il ricorso di Nicotra Laura; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma quinto, cod.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA LAURA nato a MILANO il 23/10/1981 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicotra Laura; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma quinto, cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 5- 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente motivato circa la configurabilità della circostanza aggravante contestata, avendo l'imputata approfittato delle particolari modalità di vendita a distanza effettuata on line e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravata l'imputata e delle insidiose modalità della condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Donato D'Auria Lucian periali DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione VII Penale O 6 AGO 2024 » Di re