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Ordinanza — n. 31994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by Ferrante Carmine and Trotta Fabio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability for fraud and the lack of a formal complaint, but the court found their arguments to be non-specific. The decision was based on the finding that the appeals merely repeated the reasons already rejected by the Court of Appeal without providing new, substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments; mere repetition of reasons already rejected by the lower court renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific argumentation repetition of rejected reasons criminal liability fraud formal complaint requirement perseguimento penale per truffa concussione contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRANTE CARMINE nato a NAPOLI il 26/12/1979 TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Trotta Fabio e Ferrante Carmine; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56, 640 cod. pen. e la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente motivato in ordine alla ritualità della querela sporta dalla persona offesa e sulla sussistenza degli artifici e raggiri integrativi del reato di truffa nella forma tentata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore Il PresideSte Donato D'Auria Luciano periali DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione VII Penale 06 AGO 2024 I