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Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO GIUSEPPE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 08/08/1967 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Giuseppe Pierro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Milano è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Rv. 284798); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Rv. 284798); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO GIUSEPPE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 08/08/1967 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Pierro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Milano è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Rv. 284798); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a