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Ordinanza — n. 31989/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming new fact-finding, upholding original trial court's decision on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giametta Rufino inadmissible and ordered her to pay costs. Rufino challenged the lower court's finding of liability, arguing for a re-evaluation of evidence and the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that appellate review cannot substitute the trial judge's fact-finding or require consideration of every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 2 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the trial judge, and generic mitigating circumstances are denied if the trial court's reasoning is logical and free from obvious illogicality.

Parole chiave

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appellate review limits fact-finding standard generic mitigating circumstances evidence re-evaluation legal inadmissibility prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 2 c.p.p.
Art. 360 n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMETTA RUFINO nato a MONDRAGONE il 13/12/1973 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rufino Giametta, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 7 ove la Corte d'appello ha ritenuto che le versioni del sinistro, rese dagli imputati - difformi in ordine alle sostanziali modalità dell'incidente - sono giustificabili unicamente con la falsità dell'incidente denunciato alla compagnia assicurativa); considerato che il motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle