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Ordinanza — n. 31985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA ZEF nato a SHKODER( ALBANIA) il 22/07/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Fusha Zef, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in relazione all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 31985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in relazione all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente ricorso all'autorità di vigilanza allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva prova insufficiente dell'aggravamento clinico censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Fusha Zef, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA ZEF nato a SHKODER( ALBANIA) il 22/07/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fusha Zef, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in relazione all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello indica plurimi elementi di conferma anche individualizzanti ed esterni al propalato della persona offesa, la cui attendibilità risulta essere stata - intrinsecamente e estrinsecamente - vagliata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presic