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Ordinanza — n. 31984/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Saviori's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Saviori argued that the lower court violated his right to defense regarding the rejection of a concordato and incorrectly motivated the declaration of criminal responsibility. The court rejected these claims, finding the first ground manifestly unfounded because the appellate court provided specific reasons for rejecting the proposal, and the other grounds constituted mere factual complaints rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or constitute mere factual complaints lacking legal significance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds mere factual complaints right to defense violation concordato rejection appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIORI MARCO nato a DARFO BOARIO TERME il 29/04/1958 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Saviori, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello precisato le specifiche ragioni del mancato accoglimento della proposta, con esclusione pertanto delle paventate lesioni del diritto di difesa, potendo l'imputato proporre impugnazione; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, in assenza di illogicità (si vedano pagg. 25 e segg.); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigl