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Ordinanza — n. 31909/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeit goods, citing lack of new arguments and arbitrary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Niang Modou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of previously rejected arguments regarding the packaging and sale methods of the goods, while the second ground was dismissed as unfounded due to the absence of positive mitigating elements. Consequently, the court ruled that the sentencing discretion exercised by the lower court was logical and not arbitrary, thus falling outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts, or if it fails to provide new grounds for re-evaluation of the facts or law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion mitigating circumstances Cassazione ordinanza contraffazione di merci marchi ingannevoli false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MODOU nato il 22/06/1960 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Niang Modou; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati contestati, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sull'irrilevanza delle caratteristiche di confezionamento dei prodotti o delle loro modalità di vendita, nonché sulle qualità intrinseche della merce, che ne rendevano non immediatamente riconoscibile la falsificazione alla luce degli accertamenti svolti, con conseguente potenziale pericolo di lesione della fede pubblica); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili e sui precedenti specifici da cui si desume l'attitudine a delinquere del prevenuto); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen