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Ordinanza — n. 31907/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient evidence of repentance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bernini Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for a broader review of all favorable elements. The court rejected this, holding that judges need only reference decisive negative factors or the absence of positive signs like repentance, which were clearly present in this case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court ruled that when denying generic mitigating circumstances, it is not required to consider every favorable or unfavorable element, but only a sufficient reference to the decisive negative factors or the lack of positive indicators such as repentance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances resipiscence requirement appeal inadmissibility judicial discretion Cassation procedure circostanze attenuanti motivi di rigore motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNINI SIMONE nato a LIVORNO il 13/01/1997 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bernini Simone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 sull'assenza di elementi positivi e di qualsivoglia segnale di resipiscenza nonché sulla gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.