Italian court dismisses appeal as generic and non-compliant with procedural requirements for citing non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Longoni Emanuele inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued for non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the complaint too generic to meet the requirements of Article 581, paragraph 1, letter d). Consequently, the court refused to exercise its supervisory role and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of non-prosecution grounds is inadmissible if it fails to specify the factual elements supporting the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the specific grounds for intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI EMANUELE nato a PINEROLO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Longoni Emanuele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte