Italian court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a generic reinterpretation of the robbery charge and requested broader recognition of mitigating circumstances against aggravating factors like recidivism. The court rejected these claims because the first argument lacked specific grounds for review and the second was unfounded given the judge's reasoned assessment of the defendant's negative personality profile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify grounds for review, or if the lower court's denial of mitigating circumstances is based on a congruent evaluation of decisive negative elements without logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA LUJAN SEBASTIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ochoa Lujan Sebastian; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina contestato, è generico poiché a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato rispetto alla configurabilità del delitto di rapina impropria, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente limitato a proporre una lettura generica ed alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle contestate aggravanti inclusa la recidiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 sui precedenti penali dell'imputato e le modalità della condotta che ne denotano la negativa personalità) in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza o illogicità nella determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore