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Ordinanza — n. 31904/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to demonstrate legal violation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity and merely repeated factual arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for criminal liability based on fraud, but the court found the reasoning disconnected from the main appeal and unsupported by new evidence. Consequently, the entire appeal, including any added grounds, was rejected as non-compliant with procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are merely repetitive of facts already decided, extending this ineligibility to any new or added grounds.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal criminal liability procedural inadmissibility repetitive arguments accuse di truffa doppia vendita reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021
pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUSE° LIBERATORE nato a AVELLINO il 20/08/1990 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rauseo Liberatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di truffa contestati e alla qualificazione giuridica dei fatti, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congrua qualificazione giuridica dei fatti alla luce numerosi elementi di prova da cui si desume la mala fede dell'imputato che, rispetto alla vendita di cui al capo a), aveva ricevuto tutti i pagamenti, come dimostrato dallo scambio di mali fra quest'ultimo, che nel frattempo aveva venduto il veicolo ad una terza persona, e la persona offesa nonché, per l'acquisto del carburatore di cui al capo b), sul reale prezzo concordato dalle parti e interamente pagato dalla vittima); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; letta la memoria della difesa e rilevato come l'argomentazione introdotta non solo non si presenta in alcun modo collegata al motivo principale, ma neanche risulta devoluta in appello (si veda in tal senso la sintesi dei motivi che non è stata in alcun modo contestata dalla difesa), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso inoltre che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto o nuovo, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01;

Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle