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Ordinanza — n. 31903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding recidivism evaluation under Article 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gheorghe Vasile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on the principle that judges must apply Article 133 of the Penal Code to assess the concrete link between prior convictions and the current crime, rather than relying solely on the gravity or timing of past acts.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The evaluation of recidivism requires a concrete examination of the relationship between prior convictions and the current offense to determine if a persistent criminal inclination influenced the new crime, not merely an assessment of the gravity or temporal span of past facts.

Parole chiave

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recidivism evaluation Article 133 Penal Code manifestly unfounded appeal criminal inclination inadmissibility ruling Corte di Cassazione procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE VASILE (CUI 04HWE6H) nato il 22/06/1989 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gheorghe Vasile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte