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Ordinanza — n. 31902/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of translation as generic and applicant knew Italian.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bousenna Aziz inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant argued that the lower court's sentence was invalid because it was not translated into his native language before application. However, the court found the complaint generic and noted the applicant had already appointed a special defense lawyer to access the proceedings, proving his knowledge of Italian. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the specific requirements for challenging a sentence application.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of translation of a sentence is inadmissible if the complaint is generic and the appellant has demonstrated knowledge of the language by appointing a special defense lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of translation special defense lawyer language knowledge Cassa delle ammende generic complaint sentence application espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 113 cod. proc. pen.
art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSENNA AZIZ CUI 033TEY6 nato il 24/05/1988 avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di BOlfSENNA AZIZ; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si lamenta la mancata traduzione della sentenza, con la quale è stata applicata la pena al ricorrente su richiesta dello stesso ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con gli atti acquisiti dai quali emerge senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana (tanto da aver nominato il proprio difensore procuratore speciale al fine di accedere al rito di cui all'art. 444 cod.proc.pen.); rilevato come il motivo proposto con il quale si chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata con traduzione della stessa e rimessione in termini dell'imputato per la sua impugnazione appare generico, atecnico, e del tutto estraneo al perimetro di applicazione dei rimedi esperibili avverso la sentenza di applicazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugl