Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual complaints lacking specific legal qualification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Grossi Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for embezzlement and the legal qualification of the act, but the court rejected these arguments as generic factual complaints. The court ruled that such arguments, which propose an alternative reading of the merits without identifying specific procedural distortions, fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist of generic factual complaints or alternative readings of the merits that lack specific identification of procedural distortions or legal qualification errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI SIMONE nato a PONTEDERA il 06/03/1968 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grossi Simone; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di appropriazione indebita, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che i motivi di ricorso in modo del tutto generico ed in assenza di confronto con la motivazione propongono una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid