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Ordinanza — n. 31898/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rfaifl Mirko inadmissible because the sole ground of appeal failed to specifically compare the lower court's reasoning with the evidence presented. The appellant argued for a different assessment of the sources of proof regarding attempted extortion, but the court found this argument insufficient under the principle of preclusion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or re-examine the logical soundness of the lower court's reasoning without a specific comparison with the motivation provided in the appealed decision.

Parole chiave

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preclusion principle specific comparison requirement attempted extortion inadmissibility of appeal logical reasoning review tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata grave tentazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
277758-01); che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G.
pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RFAIFI MIRKO nato a NAPOLI il 01/03/1993 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rfaifl Mirko; letta la memoria depositata dalla difesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in ordine alla ricostruzione dei fatti e sulle ragioni dell'inverosimiglianza della versione dell'imputato); che il motivo proposto si limita a proporre in modo aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01;

Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere este