Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating trial court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Farina Gianni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that the first and second grounds of appeal, contesting evidence evaluation and legal qualification, were not permitted because the Supreme Court cannot re-examine factual findings made by the lower appellate court. Consequently, the appeal was rejected as it merely reiterated arguments without introducing a new reading of the case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Supreme Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical consistency of the lower court's decision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA GIANNI nato il 16/05/1970 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Farina Gianni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione sull'univoca ricostruzione dei fatti e sull'irrilevanza delle incongruenze riscontrate nella deposizione resa dalla persona offesa davanti al Gup, a fronte della fermezza dimostrata nel prosieguo della testimonianza nel ribadire il contenuto della denuncia); che i motivi si presentano a carattere totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen