Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating evidence or logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Soldano Emilio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the lower court's assessment of subjective elements and evidence regarding money laundering. The court ruled that the appellate court correctly applied legal arguments without logical flaws and that the Cassation court lacks the authority to re-evaluate evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANO EMILIO nato a TORREMAGGIORE il 25/04/1971 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Soldano Emilio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla valutazione della relativa prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova delle operazioni, idonee ad ostacolare la destinazione del mezzo provento di reato, che stavano compiendo gli imputati all'arrivo dei carabinieri e sull'irrilevanza della circostanza che il ricorrente stesse eseguendo un ordine del datore di lavoro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P