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Ordinanza — n. 31895/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds for criticizing the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Melis Diego Luigi inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found these arguments too generic. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify the specific elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for criticism are generic and fail to specify the elements upon which the objection is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the specific points of review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation cassation procedure specific grounds requirement sanzioni pecuniarie motivi di cassazione rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS DIEGO LUIGI nato a CAGLIARI il 29/08/1994 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Melis Diego Luigi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sia in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presente