Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Ghazoini Larbi inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of non-punishment causes, but the court found the complaint too generic and devoid of required elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal must contain specific legal elements to allow the reviewing judge to exercise its scrutiny; generic complaints lacking these elements are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZOINI LARBI nato il 09/11/1980 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ghazoini Larbi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio in quanto unico punto oggetto di gravame, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente