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Ordinanza — n. 31893/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Paruano and Annunziata inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for criminal liability and leniency based on evidence regarding counterfeit goods, but the court found their arguments lacked specificity and merely repeated lower court findings. The decision rests on the principle that the cassation court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment on the credibility of sources.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specificity or are manifestly unfounded, as the cassation court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment on the credibility of sources.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded cassation review factual re-evaluation criminal liability court costs procedural inadmissibility contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARUANO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/03/1968 ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 28/04/1959 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Paruano Massimo e di Annunziata Ciro; ritenuto che il primo motivo del ricorso Paruano e il secondo del ricorso Annunziata, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati di ricettazione contestati, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 7-9 sulla piena disponibilità della merce contraffatta e del box in capo a entrambi gli imputati alla luce delle risultanze probatorie); considerato che le argomentazioni dei ricorrenti, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); ritenuto che il secondo motivo del ricorso Paruano e il terzo del ricorso Annunziata, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 9 sui quantitativi di merce tali da arrecare potenzialmente un significativo danno per le vittime); osservato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Annunziata Ciro, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa, è manifestamente infondato, considerato come le conclusioni depositate in data 21/06/2023, risultano esplicitamente richiamate nel verbale di udienza e risultano all'evidenza disattese, sia in forma esplicita che implicita, in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01;

Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01). t rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigl