Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31890/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for reviewing sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cucchiarelli Simone inadmissible due to a lack of concrete specificity in all three grounds of contention. The appellant argued against the refusal of psychiatric expertise and the sentencing rationale, but the court found these arguments merely reiterative and generic without challenging the factual basis regarding the defendant's substance abuse. Consequently, the court upheld the lower court's discretion in evaluating the severity of the offense and the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking concrete indications of factual errors or legal misapplications are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion generic grounds substance abuse Cassazione Rome procedural admissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARELLI SIMONE nato a ROMA il 27/06/1979 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cucchiarelli Simone; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione conforme dei giudici di merito di non disporre perizia quanto alle condizioni psichiche del ricorrente appare meramente reiterativo e generico in assenza di confronto con la motivazione, che ha chiarito come la condizione del ricorrente fosse conseguenza dell'abuso di alcool e stupefacenti, senza avere una base organica e fisiologica, qualificando il fatto anche in relazione alla sua assoluta gravità e violenza con motivazione congrua che non si presta a censure in questa sede; atteso che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sulla base della prescelta qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e seg.); ritenuto che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;che anche la censura in ordine all'intervenuta concessione delle circostanze generiche in regime dì equivalenza piuttosto che di prevalenza si caratterizza per assoluta genericità, avendo il ricorrente sul punto semplicemente richiamato la necessità di giungere ad un trattamento meno afflittivo, senza allegare alcun elemento significativo sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.