Italian court dismisses appeal as specific grounds are missing for legal qualification of fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Somma Franco inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court had clearly identified the fraudulent nature of the operations and the defendant's initial intent based on reassuring statements and the delivery of a car the defendant did not own. Consequently, the court rejected the generic allegations of legal error and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and lack a logical connection with the facts and legal reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA FRANCO nato a SALERNO il 19/10/1972 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Somma Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di truffa contestati, è aspecifico poiché è privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, a pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, ha evidenziato come dal compendio probatorio in atti emergesse chiaramente la natura truffaldina delle operazioni e come si potesse individuare il dolo iniziale del delitto contestato nelle rassicurazioni dell'imputato alle persone offese, corredate in un caso anche dalla consegna dell'auto, sull'affidabilità e la serietà delle stesse operazioni, nonostante l'impossibilità oggettiva di trasferimento dei mezzi in questione, dei quali il prevenuto non era titolare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente