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Ordinanza — n. 31889/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific grounds are missing for legal qualification of fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Somma Franco inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court had clearly identified the fraudulent nature of the operations and the defendant's initial intent based on reassuring statements and the delivery of a car the defendant did not own. Consequently, the court rejected the generic allegations of legal error and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and lack a logical connection with the facts and legal reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds fraud qualification lack of correlation procedural costs abbandono del procedimento per truffa truffa all'assicurazione reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA FRANCO nato a SALERNO il 19/10/1972 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Somma Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di truffa contestati, è aspecifico poiché è privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, a pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, ha evidenziato come dal compendio probatorio in atti emergesse chiaramente la natura truffaldina delle operazioni e come si potesse individuare il dolo iniziale del delitto contestato nelle rassicurazioni dell'imputato alle persone offese, corredate in un caso anche dalla consegna dell'auto, sull'affidabilità e la serietà delle stesse operazioni, nonostante l'impossibilità oggettiva di trasferimento dei mezzi in questione, dei quali il prevenuto non era titolare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente