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Ordinanza — n. 31888/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding recidivism exclusion due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ernesto Marsala's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marsala argued for the exclusion of contested recidivism, but the appellate court had already confirmed its application based on logical and legal grounds. The court rejected this claim because Marsala merely reiterated his arguments without engaging with the specific reasoning provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to provide a specific comparison with the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism exclusion manifestly unfounded court costs and fine recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ERNESTO nato a ROMA il 19/04/1980 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marsala Ernesto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridicamente fondati (sì veda, in particolare, pag. 1 sui numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona da cui si è potuta dedurre una crescente proclività a delinquere e la maggiore gravità della condotta contestata), mentre il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie argomentazioni senza effettivo confronto con la motivazione, dovendosi conseguentemente riscontrare la genericità del motivo proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente