Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside of legitimate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Morelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground sought an external re-evaluation of evidence, which falls outside the legitimate scope of a cassation review. Furthermore, the second ground regarding mitigating circumstances was deemed unfounded because the lower court's reasoning sufficiently addressed the defendant's negative personality traits without needing to consider every favorable element. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to challenge factual findings rather than legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it seeks a re-evaluation of evidentiary findings or denies mitigating circumstances without identifying specific legal errors, as the court of last instance reviews only the legality of the judgment, not the factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI SIMONE nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Morelli Simone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-6 sui plurimi e riscontrati elementi di prova a sostegno della pronuncia di condanna); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla gravità dei fatti e sulla negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre