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Ordinanza — n. 31886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Vincenzo De Martino inadmissible due to the lack of specific legal grounds. Although the appellant alleged violations of law and defects in reasoning regarding criminal responsibility and sentencing, the court found these arguments too generic to meet statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal must specify the exact legal grounds and defects in reasoning; generic allegations without identifying specific elements for criticism render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds defect in reasoning procedural code requirements specificity of arguments motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di De Martino Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/07/1975 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Martino Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. in quanto, a fronte di una motivazione adeguata sia in punto di affermazione di penale responsabilità sia in ordine al trattamento sanzionatorio, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente