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Ordinanza — n. 31885/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as lower court properly exercised discretion on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Tanzillo Giuseppe and Raucci Maria inadmissible regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellants argued for specific treatment, but the court found their arguments lacked concrete specificity and failed to challenge the lower court's reasoned discretion. The decision rests on the principle that generic mitigating circumstances do not require detailed justification when the penalty is below the statutory average.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the exercise of judicial discretion in sentencing or the recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and free from arbitrariness, provided the penalty imposed is congruous and equitably determined.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing mitigation inadmissible appeal generic circumstances pena congrua Corte di Cassazione procedural inadmissibility alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/09/1994 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Tanzillo Giuseppe e Raucci Maria; considerato che il motivo proposto sia dal Tanzillo che dalla Raucci (sovrapponibili ed omologhi nel loro contenuto) in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di concreta specificità e non consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, proprio con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, con valutazione che non si presta a censure in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità del ragionamento (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217- 01, in motivazione); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 e 4 con motivazione specifica della Corte di appello su tutte le doglianze reiterate in questa sede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso