Italian court dismisses appeal as generic and non-compliant with procedural requirements for citing non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanna Fierro inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued that the lower court failed to assess non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this claim too generic. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the specificity requirements of Article 581 of the same code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of law regarding non-punishment causes is inadmissible if it is merely generic and fails to specify the factual elements underlying the criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GIOVANNA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 23/02/1993 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fierro Giovanna; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente