Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal arguments and factual specificity under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Stojkov Zoran Oliver and Stevanovic Matteo inadmissible due to a lack of specific legal and factual arguments. The appellants challenged a lower court's finding of criminal liability under Article 628 of the Penal Code, but their complaints were deemed generic and failed to pinpoint specific errors in the trial record. Consequently, the court ruled that the appeals violated the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.; Appeals must be specific and cannot merely request a re-evaluation of evidence or facts; generic complaints lacking precise legal grounds and references to the contested decision's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STOJKOV ZORAN OLIVER nato il 09/06/1995 STEVANOVIC MATTEO nato a ROMA il 02/02/2000 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Stofkov Zoran Oliver e Stevanovic Matteo; rilevato che l'unico motivo di ricorso dello Stoikov si caratterizza per la sua assoluta genericità ed aspecificità, in assenza di qualsiasi argomentazione a sostegno della asserita ricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01). ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità e riferibilità della condotta allo Stevanovic nella sua corretta qualificazione giuridica, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e segg. con richiamo specifico alla documentazione acquisita nel corso del rito abbreviato ed alle dichiarazioni della persona offesa che ha ampiamente descritto la condotta posta in essere, compiutamente qualificata ai sensi dell'art. 628 cod.pen., con motivazione che non si presta a censure in questa sede, oltre ad avere in modo inequivoco riconosciuto i ricorrenti quali autori del delitto contestato); considerato, conseguentemente, che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.proc.pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co