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Ordinanza — n. 31881/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Gaudiero's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the denial of general mitigating circumstances, but failed to provide the specific factual and legal grounds required by law. The court ruled that the appeal's arguments were generic and did not sufficiently reference the specific pages or reasoning of the appealed judgment, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must contain specific grounds linking the alleged errors to the contested decision; generic complaints regarding factual reconstruction or requests for mitigation without precise references to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity criminal liability mitigating circumstances procedural requirements court costs Cassation review assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
4,5,6 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
4,5,6 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIERO LUIGI nato a NAPOLI il 20/12/1978 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gaudiero Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, ai sensi dell' art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4,5,6 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; atteso che il secondo motivo di ricorso non è consentito, in considerazione della reiterazione delle ragioni introdotte con motivo di appello in presenza di specifica argomentazione della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co