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Ordinanza — n. 31879/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing discretion exceeding statutory minimums due to lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Marco Gasperini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gasperini challenged the appellate court's decision to impose a penalty higher than the statutory minimum, arguing a violation of law and flawed reasoning. The court rejected this because sentencing discretion is a matter for the trial court, provided the decision is sufficiently motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Sentencing discretion exceeding statutory minimums is inadmissible in appeal proceedings if the decision is sufficiently motivated and not arbitrary.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum appeal inadmissibility penal judgment sufficient motivation sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPERINI MARCO nato a ROMA il 07/01/1995 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gasperini Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 2 sul valore economico del bene ricettato e sui precedenti penali dell'imputato che giustificavano lo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte