Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31878/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, citing established law on theft consummation and preclusion of new fact evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Martina De Luca's appeal inadmissible, rejecting her arguments regarding the legal qualification of the robbery facts. The defense argued for an alternative reading of the evidence, but the court affirmed that the lower court's assessment of the violence and criminal intent was correct and not subject to re-evaluation. Consequently, the appeal was dismissed as it merely reproduced previously refuted criticisms without providing new legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal's inadmissibility extends to new grounds, and the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or offer alternative interpretations of evidence already assessed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal robbery conviction preclusion of re-evaluation new grounds inadmissible consummation of theft reati violenti rapina qualificata violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
275100-01); che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
anche Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia
265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G.
pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT
282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARTINA nato a PALERMO il 10/11/2002 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Luca Martina; letta la memoria e il motivo aggiunto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 dove si è evidenziata la particolare violenza della condotta posta in essere, la particolare propensione criminale che essa dimostra, l'intervenuta violazione di un luogo di privata dimore per porre in essere la rapina, il danneggiamento di suppellettili ivi collocate di notevole valore, l'uso di mezzi atti ad offendere di particolare offensività per ricercare l'impunità a seguito della sottrazione di beni altrui); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, come quello del titolare, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; v. anche Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01); considerato che la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01), anche attese le modalità della condotta imputata oggetto di specifica considerazione, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, da parte della Corte di appello rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consig