Cassation appeal dismissed for lack of novelty and failure to prove arbitrary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision regarding sentencing and generic mitigating circumstances, but the court found the first two grounds were merely repetitive of the appeal without new arguments. The final ground was rejected as generic and unsupported by specific evidence, as the appellate court had adequately reasoned the rejection based on the appellant's negative personality and conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals must present new arguments distinct from the lower court's reasoning; generic requests for mitigating circumstances without specific positive elements are insufficient when the court of first instance provides adequate justification for rejecting them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBA AGOMBA ABUBAKARI nato il 11/05/1996 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dannba Agomba Abubakari; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), che ha ampiamente ricostruito l'ambito e il pieno rispetto delle garanzie in favore del ricorrente e della persona offesa in quanto persone di lingua straniera sentite con l'assistenza completa dell'interprete (pag. 2 e segg.), in assenza di qualsiasi violazione di legge; atteso che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, è manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7 dove si è valorizzata la modalità della azione, la violenza della condotta, la negativa personalità del ricorrente, elementi con i quali il ricorrente non si confronta); atteso che il trattamento sanzionatorio per come determinato risulta esente nel percorso determinativo da qualsiasi irragionevolezza o arbitrarietà, sicché giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de