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Ordinanza — n. 31875/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marchiò Matteo inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant argued against the lower court's motivation regarding the declaration of responsibility, but the court found the arguments generic and unrelated to specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts using criteria different from those adopted by the court of first instance without identifying specific distortions.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal factual re-evaluation court of cassation procedural grounds libero collaboratore attività sottoposta a contribuzione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIO' MATTEO nato a TRIESTE il 19/08/1988 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marchiò Matteo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4,5 e segg. dove è stata specificamente considerata e superata con motivazione logica la censura elativa alla effettiva possibile configurazione del dolo nel delitto di ricettazione imputato, ricostruendo in modo analitico, in assenza di aporie, il tema della accettazione del rischio e consapevolezza della provenienza furtiva dell'oro poi rivenduto in un complessivo contesto di evidente illiceità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il