Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to confront appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the judge's composition, evidentiary renewal, and sentencing were deemed generic because they failed to engage with the specific reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the claims for lack of necessity in testimony and absence of mitigating circumstances without substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the specific reasoning of the lower court, particularly regarding the necessity of evidence or the application of sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH JOHNNY nato a BOLOGNA il 27/01/1972 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di HudorovidlihOnny; considerato che il secondo motivo di ricorso, da analizzare per primo in ordine logico, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente per mezzo del suo difensore per la prima udienza di trattazione aveva fatto pervenire istanza di legittimo impedimento, così evidenziando la piena conoscenza della data di trattazione in presenza del procedimento (a prescindere dalla sua intervenuta comunicazione) in assenza di qualsiasi pregiudizio, con sanatoria della dedotta nullità per raggiungimento dello scopo al quale è finalizzata la predetta comunicazione; che anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento.
Sez. 2, n. 16046 del 19/03/2024, D., Rv. 286377-01); che il terzo motivo di ricorso è generico, non essendosi confrontato con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente argomentato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, essendosi la difesa limitata alla indicazione del nome del testimone, senza individuare in alcun modo l'oggetto della testimonianza richiesta, sicché è stata ritenuta impossibile la valutazione in ordine alla assoluta necessità di disporre detta prova (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); rilevato che il quarto motivo di ricorso quanto al trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico, oltre che manifestamente infondato, in mancanza di confronto con la motivazione (pag.
6) ed in assenza di elementi di irragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità sul punto attribuita al giudice di merito (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione), oltre che di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come evidenziato in modo logico ed argomentato, dalla Corte di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così