Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and prescription. The court rejected generic arguments without precise legal references. The appeal was inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sozio Pasquale and Sozio Gianfranco inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for prescription of the crime and challenged the lower court's findings on criminal liability, but the court found their submissions generic and lacking concrete legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific references to the reasoning of the contested decision, as they must precisely articulate the legal reasons justifying the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOZIO PASQUALE nato a PESCARA il 29/06/1947 SOZIO GIANFRANCO nato a PESCARA il 26/07/1951 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sozio Pasquale e Sozio Gianfranco; letta la memoria depositata dalla difesa in data 24/06/2024, con la quale è stata richiamata sia l'intervenuta prescrizione del reato ascritto dopo la pronuncia della sentenza di appello, anche tenuto conto del periodo di sospensione, che gli elementi di diritto a supporto dei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (pag. 3 e seg.); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, sicchè la doglianza si risolve in una non consentita in questa sede lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo proposto in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis è del tutto generico e non si confronta con la esplicita motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5 in ordine alle caratteristiche del danno ed alla particolare invasività anche per la salute pubblica atteso il deposito di rifiuti pericolosi sul bene oggetto di invasione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art.129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319- 01, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01;
SEzn. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869); che l'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti o nuovi proposti con la memoria indicata, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218- 01;
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle