Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to genericity and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Madeo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded for being generic and failing to compare the appellate decision's reasoning on sentencing. Additionally, the second ground was rejected for not being devolved to the appellate court, and the third lacked concrete specificity regarding liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot propose alternative readings of the lower court's reasoning or seek a new evaluation of sentencing congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO GIUSEPPE nato a CARIATI il 15/03/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Madeo Giuseppe; letta la memoria depositata dalla difesa, con la quale sono stati esplicate ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; osservato che il primo motivo proposto, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando oltre alla gravità del fatto, modalità della condotta ed alla personalità del ricorrente (pag. 7), limitandosi il ricorrente a proporre una propria lettura alternativa della conclusione logicamente raggiunta sul punto dalla Corte di appello in tema di trattamento sanzionatorio, dovendo essere ribadito il principio secondo il quale è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito, non essendo stato devoluto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso che il terzo motivo dì ricorso in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata in senso conforme alla decisione di primo grado e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, limitandosi nella sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.