Italian court dismisses appeal for fraud insolvency as it merely repeats lower court's factual findings without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bevilacqua Fernando and Carmine inadmissible due to a lack of substantive legal grounds. The appellants argued for a different legal qualification of their conduct regarding fraud insolvency, but the court found their arguments were merely repetitive of the appellate court's already established factual findings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellants to pay court costs and a fine, while dismissing the civil party's request for cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces factual criticisms already adequately examined and rejected by the lower court without introducing new legal arguments or alternative interpretations of the merits permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 27/10/1961 BEVILACQUA CARMINE nato a VASTO il 03/11/1982 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Fernando e di Bevilacqua Carmine; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate nel reato di insolvenza fraudolenta, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, a pagine 2 e 3, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa adeguatamente riscontrate, ha ritenuto, con corretti argomenti logici e giuridici, che nelle condotte di entrambi gli imputati sussistessero tutti gli elementi costitutivi del reato; atteso che il ricorrente si è limitato a proporre e reiterare i motivi di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; atteso che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione spese della parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore I