Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding criminal liability and misclassification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds challenging the lower court's decision. The appellant argued for a different legal characterization of the defendant's actions, but the court found these arguments merely repetitive of issues already resolved by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Grounds for cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already rejected by the lower court, as a lack of specificity renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FABIO nato a ROMA il 13/02/1971 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Fabio; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e alla mancata derubricazione nella fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, al fine di introdurre una non consentita in questa sede lettura alternativa del mrito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul comportamento tenuto dall'imputato che, dopo aver tentato la fuga, non forniva alcuna spiegazione sulla provenienza del motociclo) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P