Italian Court dismisses late appeal as inadmissible due to procedural violations and absorbed grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Grosso Anna Rita inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for procedural violations regarding the late filing of the appeal and defects in the first-instance judgment's reasoning. The court rejected these claims because the first trial occurred in the presence of the defendant, negating the need for the extended fifteen-day filing period, and because the grievances were already absorbed by the declaration of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a first-instance judgment is rendered in the presence of the accused, the fifteen-day extension for filing an appeal does not apply, and late-filed appeals with absorbed grievances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO ANNA RITA nato a MOLFETTA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grosso Anna Rita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di legge palesemente smentite dagli atti processuali dal momento che la sentenza di primo grado era stata emessa all'esito di udienza camerale celebrata "in presenza" dell'imputata, assistita dal difensore di fiducia e, pertanto, per la proposizione del gravame non si applicava l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla riforma Cartabia in caso di assenza dell'imputato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità e di determinazione della pena nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché ha ad oggetto doglianze assorbite nella dichiarazione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i,de