Cassation court annuls criminal conviction due to expiration of the seven-year-and-six-month prescription period. The court ruled the crime extinguished before the appeal judgment. The conviction is voided without remand because the statute of limitations had passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remand because the crime was extinguished by prescription. The appellant argued that the seven-year-and-six-month limitation period expired before the appeal decision, rendering the conviction invalid. The court accepted this procedural bar, holding that the prosecution could no longer proceed due to the lapse of time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: When the maximum prescription period for a crime has expired before the final judgment, the conviction must be annulled as the offense is extinguished by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGO GAETANO nato a BARI il 21/05/1958 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18 novembre 2022, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, pronunciata in data 9 gennaio 2020, disapplicata la recidiva contestata, ha ritenuto responsabile Drago Gaetano del reato di cui all'attuale art. 512-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è fondato poiché il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, risulta effettivamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio; osservato che il secondo motivo di ricorso, concernente l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, deve ritenersi assorbito nella pronuncia di annullamento;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 9 luglio 202