Italian Court dismisses appeal on preclusion grounds and rejects prescription defense due to trial suspensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Campus inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim regarding the witness's credibility, citing preclusion rules that forbid the supreme court from re-evaluating factual findings or logical reasoning made by lower courts. Additionally, the defense argument that the crime had expired due to trial suspensions was dismissed because the required time period had not yet elapsed at the time of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, c.p.p.; Art. 161, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical reasoning by lower courts; a claim of prescription is inadmissible if the necessary time period had not yet elapsed at the time of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS ANTONIO nato a SASSARI il 16/10/1957 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Campus Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone Saporito, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla linearità e precisione delle dichiarazioni del teste e sull'assenza di una giustificazione plausibile da parte del ricorrente rispetto alla provenienza dei beni); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine necessario a prescrivere, tenuto conto dei 395 giorni di sospensioni disposte nel giudizio di primo grado, non era ancora maturato alla data della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9