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Ordinanza — n. 31742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as conditional suspension request was not part of the plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Algerino, Borea, and Quercia inadmissible de plano. The defendants argued for the conditional suspension of sentence despite it not being explicitly requested in their plea agreement. The court ruled that the judge correctly refused the benefit because the request was not part of the parties' agreement, citing established case law prohibiting judges from granting such benefits ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence plea agreement requirements inadmissible cassation appeal ex officio judicial power parties' discretionary limits revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
230178); Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e - ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Gionata Algerino, Ottavio Borea e Marco Quercia; Rilevato che gli imputati, a mezzo del difensore avv.
art. 616 cod. proc. pen
e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine
Quanto alla specifica deduzione difensiva, infatti, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv.
Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo
Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi
Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian
Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets
Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv.
Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì
266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv.
Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli
264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv.
Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello
241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello, Rv.
Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre
239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv.
Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso
236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALGERINO GIONATA nato a FOGGIA il 30/10/1998 BOREA OTTAVIO nato a FOGGIA il 01/11/1978 QUERCIA MARCO nato a FOGGIA il 28/01/1997 avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Gionata Algerino, Ottavio Borea e Marco Quercia; Rilevato che gli imputati, a mezzo del difensore avv. Francesco Americo, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene non oggetto di richiesta in sede di perfezionamento dell'accordo volto all'applicazione della pena concordata; Rilevato, in primo luogo, che - in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti e ritenuto, inoltre, che correttamente il Giudice dell'udienza preliminare non abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto che la relativa richiesta non fosse entrata nell'accordo intervenuto fra le parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Quanto alla specifica deduzione difensiva, infatti, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417 - 01, a mente della quale: «Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti» [si veda, altresì, Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, che nella parte motiva (par. 4, punto 2) ha ampiamente sviscerato - anche richiamando i principi di diritto fissati da Sez. U., n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 - il tema dei limiti del potere dispositivo delle parti e di quello del giudice, al quale è affidata la ratifica dell'accordo. La giurisprudenza di legittimità, dunque, esprime un orientamento ormai consolidato, nell'escludere che il giudice possa concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale le parti non abbiano subordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito; non è ammissibile, sostanzialmente, che si proceda a una alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610;

Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv. 264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello, Rv. 239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178); Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci