Italian Court dismisses appeal against prison surveillance court's rejection of early release request due to lack of reintegration efforts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, ALLOW IBRAHIM, challenged the Reggio Calabria surveillance court's refusal of early release, arguing violations of law and omission regarding his educational and work records. The court found the lower court's decision logically sound, based on objective evidence of the appellant's refusal to cooperate with reintegration efforts, and ruled that the alleged procedural defect regarding missing school and work sheets was not deducible in this non-contentious proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva previsto solo per il giudizio dibattimentale, e le censure devono confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOW IBRAHIM nato il 15/08/1990 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Ibrahim Jallow, a mezzo dell'avv. Vincenzo Pizzari, relative alla violazione di legge e al travisamento omissivo che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto dall'interessato, avverso la decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 22/11/2023; tale decisione aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente a tre semestri e dichiarato inammissibile la medesima richiesta, con riferimento ad altri due periodi, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva il totale rifiuto opposto dal soggetto, rispetto all'opera di risocializzazione e rieducazione (fatto ritenuto desumibile dalle acquisite segnalazioni dei Carabinieri, nonché dalla commissione di reati in materia di stupefacenti e dall'esistenza di una sanzione disciplinare, inflitta al condannato durante la permanenza in carcere);
Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e non riescano a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si basa sulla sussistenza di numerosi elementi di carattere oggettivo, evocativi di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento del sopra detto beneficio penitenziario. Giova anche precisare come il secondo motivo sussunto nell'atto di impugnazione, ossia il vizio ex art. 606, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. (asseritamente derivante dalla mancata acquisizione della scheda scolastica e di lavoro, per il periodo di detenzione dal 21/05/2021 al 13/01/2022, quale prova decisiva per la positiva valutazione all'opera di rieducazione), non sia deducibile in sede di legittimità (si veda, sul punto, il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199 - 01, secondo cui: «Nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale»);Considerato, inoltre, che le doglianze sopra sintetizzate siano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese, con motivazione congrua e priva di forme di contraddittorietà, nonché considerata la inesistenza delle denunciate illogicità;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,