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Ordinanza — n. 31736/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to inadmissible factual complaints and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the gravity of his criminal record and failed to consider his available residence and job prospects. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific legal critique of the trial judge's discretionary reasoning regarding his pending cases.

Regesto Legislator

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Art. 47, 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Appeals against probation denials are inadmissible if they consist solely of factual complaints without specific legal critique of the lower court's discretionary reasoning on the gravity of the record or prognostic judgment.

Parole chiave

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probation denial appeal inadmissible cassation discretionary sentencing criminal record assessment factual complaints valutazione del reinserimento disponibilità al collocamento assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRISCO MICHELE nato a SOLOFRA il 25/04/1971 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, dichiarando inammissibile quella di detenzione domiciliare, presentate da Michele Prisco, soggetto detenuto in espiazione della pena di anni tre, in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino del 15/12/2023, 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Gerardo Di Martino, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per erroneità delle affermazioni inerenti alla gravità dei precedenti e dei processi in corso a carico del condannato, oltre che per errata formulazione del giudizio prognostico e, infine, per mancata considerazione della disponibilità di un domicilio e della possibilità di espletare attività lavorativa.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come i procedimenti penali gravanti sul condannato e la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - dell'attività lavorativa svolta, siano fattori che impongono cautela nella concessione degli invocati benefici, non potendosi mutare - in modo significativo - il quadro complessivo, in conseguenza della definizione di alcune pendenze.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma - determinabile in tremila euro - in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 giugno 2024 Il Consigliere est