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Ordinanza — n. 31735/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding alternative detention measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by ALIMANI ANESTI inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Naples Supervision Tribunal failed to consider alternative housing options when rejecting requests for community service or home detention. The court rejected this claim, ruling that the negative assessment of the appellant's personality and lack of stable employment prospects already absorbed any potential alternative housing argument.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; Art. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354: A complaint alleging a failure to evaluate alternative measures is inadmissible if the overall negative assessment of the offender's personality and conduct already renders alternative measures incompatible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative detention measures community service rejection home detention denial negative personality assessment court costs and fine supervision tribunal review misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Raffaele Pucci si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMANI ANESTI nato il 08/06/1980 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lette le censure dedotte mediante l'unico motivo del ricorso di Anesti Alinnani, nel quale il difensore avv. Raffaele Pucci si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, per avere il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, o di semilibertà, ovvero di detenzione domiciliare, presentate dal condannato, stante la accertata inidoneità del domicilio indicato, senza però prendere in considerazione la disponibilità di altra possibilità abilitativa, pure tempestivamente rappresentata; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, dal momento che viene sostanzialmente auspicata una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione ampia, congruente e logica, tendendo anche a far emergere inesistenti profili di contraddittorietà della motivazione dell'avversato provvedimento;

Ritenuto, ancor più nello specifico, che la questione inerente alla dedotta mancanza di idonea valutazione, circa il domicilio alternativo indicato dal condannato, debba reputarsi assorbita dall'esistenza di una complessiva valutazione sfavorevole, attinente alla negativa personalità del soggetto (per il quale non è emersa neanche una stabile prospettiva lavorativa), oltre che alla sua condotta di vita e alla notevole gravità dei fatti commessi, ritenendosi la situazione - nel suo complesso - non compatibile con l'invocata misura alternativa;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno