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Ordinanza — n. 31732/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as prescription expired after pandemic suspension period ended before second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the contravention had expired prior to the second-instance judgment. The court determined that the offense occurred in December 2017, and while the pandemic period suspended the limitation clock, the resumption date placed the expiration on December 28, 2022, which was after the December 2022 appellate ruling. Consequently, the defense arguments regarding prescription and evidentiary errors were rejected as they could not alter the established timeline of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations for contraventions expires five years from the consummation of the offense, and any period of suspension due to the pandemic must be added to the elapsed time; if the expiration date falls after the second-instance judgment, the appeal is inadmissible due to lack of prescription.

Parole chiave

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statute of limitations contravention pandemic suspension second instance judgment inadmissible appeal favor rei principle limitation period calculation pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 681 cod. pen
La Corte di appello di Firenze - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 21/06/2021, che aveva condannato Teresa Puzone per il reato di cui all'art. 681 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al quarto motivo, mediante il quale viene invocata l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 140 del 2021 della Corte Costituzionale
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZONE TERESA nato a AVERSA il 11/10/1984 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 21/06/2021, che aveva condannato Teresa Puzone per il reato di cui all'art. 681 cod. pen. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in venti giorni di arresto ed euro duecento di ammenda.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo dell'avv. Silvia Pesciolini, deducendo - come primo motivo - l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta, già in epoca antecedente rispetto alla sentenza di secondo grado. La difesa ha poi dedotto carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, infine, sono state più compitamente chiarite, a mezzo di memoria difensiva e relative conclusioni.

3. Quanto alla doglianza inerente alla intervenuta estinzione per prescrizione, occorre precisare che il fatto risale al 10 dicembre 2017 (dovendosi così fissare, in ossequio al principio del favor rei, la data di consumazione del reato indicata in rubrica); la sentenza di secondo grado, invece, è stata emessa il 15 dicembre 2022. Rispetto al termine massimo quinquennale, vigente per le contravvenzioni e destinato a scadere il 10 dicembre 2022, devono quindi essere considerati tanto i tredici giorni di sospensione, che lo stesso ricorrente riconosce in sede di ricorso, quanto il periodo intercorrente fra il 27 aprile 2020 e il giorno 11 maggio 2020, che non è interessato dalla nota pronuncia della Corte costituzionale, in tema di computo della prescrizione durante il periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19 (sentenza n. 140 del 2021 della Corte Costituzionale; si veda anche il dictum di Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); ciò consente di fissare definitivamente il termine di prescrizione al 28 dicembre 2022, ossia ad una data posteriore, rispetto a quella - sopra già indicata - di emissione della sentenza di appello.

4. Le ulteriori censure difensive presentano, invece, un connotato di mera reiterazione, rispetto alle doglianze già prospettate dinanzi ai giudici di merito e, in tale sede, disattese con motivazione ampia e congruente, oltre che priva del pur minimo profilo di contraddittorietà. L'impugnazione, sostanzialmente, tende a provocare una rivisitazione della già compiuta disamina degli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall'incarto processuale (sarebbe a dire, auspica il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità). 4.1.

Il secondo e il terzo motivo, infatti, deducono l'insussistenza del contestato reato e il travisamento o la errata valutazione di prove. Tali doglianze presentano un carattere fattuale e confutativo, risolvendosi nell'invito a una nuova valutazione dei dati probatori presenti nell'incarto processuale. 4.2. Quanto al quarto motivo, mediante il quale viene invocata l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non vi è chi non rilevi che il Giudice a quo - nella avversata pronuncia - ha svolto una ampia disamina, in ordine alla gravità del fatto ed alla sua offensività, valutando adeguatamente il fatto che l'imputata avesse piena consapevolezza della illiceità della condotta. 4.3.

Il quinto motivo, a mezzo del quale viene domandata la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, è parimenti inammissibile, atteso che tale richiesta potrà eventualmente essere proposta in executivis.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec