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Ordinanza — n. 31731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of unity in criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ben Massoud Tarek inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a unified criminal design, but the court found these complaints to be mere factual grievances seeking a prohibited re-reading of records. Furthermore, the court noted that the crimes involved disparate acts over a long period, lacking the unitary intent required for the alleged conspiracy.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without legal grounds are inadmissible as they constitute impermissible requests for a re-reading of the case file.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints unity of criminal design judgment of execution procedural costs recidiva nell'infrazione permesso di promuovere un procedimento penale reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Nadia Saccoccio - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 671 c.p.p.
pen., con riferimento all'art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASSOUD TAREK nato il 19/06/1988 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Ben Massoud Tarek, per il tramite del difensore avv. Nadia Saccoccio - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 671 cod. proc. peri., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate ad ottenere una rilettura degli atti, ossia al compimento di una operazione non consentita, in sede di legittimità; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del considerevole lasso di tempo, che separa tra loro il momento commissivo dei fatti, peraltro tra loro anche di eterogenea natura (si tratta, infatti, di reati inerenti agli stupefacenti, di delitti contro la P.A. e di delitti associativi finalizzati al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2