Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Friolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Friolo argued the lower court failed to explicitly state the reasons for his conviction under the Immigration Act and lacked clear sentencing criteria. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the lower court's judgment contained a comprehensive and coherent motivational apparatus that adequately addressed all substantive objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic complaints without specific legal arguments or factual elements supporting the requests, especially when the lower court's judgment provides an exhaustive and coherent motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIOLO FRANCESCO nato a BRINDISI il 06/09/1965 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 02/03/2021 del Tribunale di Brindisi, che aveva ritenuto Francesco Friolo colpevole del delitto di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro cinquemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Ricorre per cassazione Francesco Friolo, a mezzo del difensore avv. Michele Iaia, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.
c) e lett.
e) cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, oltre che per non aver chiarito i criteri che hanno presidiato all'irrogazione della sanzione;
3. L'impugnazione coritiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; trattasi, inoltre, di critiche riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal giudice di merito. Tale situazione rende il ricorso fortemente generico e aspecifico e, quindi, inammissibile. La sentenza impugnata, del resto, contiene un apparato motivazionale esaustivo e coerente, nonché privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 gi